PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.
      Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
      La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».

Art. 2.

      1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Denominazione e classificazione delle pene principali). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione speciale, la reclusione e l'arresto.
      Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».

Art. 3.

      1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni codicistiche, di legge e di regolamento vigenti, la parola: «ergastolo», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «reclusione speciale».

 

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Art. 4.

      1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 22. - (Reclusione speciale). - La pena della reclusione speciale si estende da trenta a trentadue anni».

Art. 5.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 32 dei codice penale sono abrogati.
      2. AI terzo comma dell'articolo 32 del codice penale le parole: «alla reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «a pena detentiva per delitto».

Art. 6.

      1. Al secondo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quella della reclusione speciale gli anni trentatre».

Art. 7.

      1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

          «1) gli anni trentatre, se si tratta della reclusione speciale;

          2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

          3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

          3-bis) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066 euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma dell'articolo 133-bis».

 

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Art. 8.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

      «Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica detta pena nella misura di anni trentatré, con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
      Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi».
      2. Al terzo comma dell'articolo 72 del codice penale le parole: «L'ergastolano condannato» sono sostituite dalle seguenti: «Il condannato alla reclusione speciale soggetto».

Art. 9.

      1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale le parole: «ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo» sono soppresse.

Art. 10.

      1. All'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale, dopo le parole: «se è inflitta la pena della» sono inserite le seguenti: «reclusione speciale o della».

Art. 11.

      1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione speciale e con la misura di sicurezza di cui all'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale.

 

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      2. Il giudice dell'esecuzione determina, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena di sostituzione.

Art. 12.

      1. Al comma 2 dell'articolo 442 dei codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Alla pena della reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un sesto».